2020-08-07 17:30:00

~Convocazioni supplenze da GPS. Prime indicazioni

Gli elenchi delle graduatorie GPS dovrebbero essere pronti entro fine agosto e saranno pubblicate sul sito dell’Ufficio Scolastico Territoriale
La trasformazione delle graduatorie in provinciali ha come conseguenza che il docente potrà essere convocato per supplenze in tutti gli istituti della provincia per:

Supplenze annuali: fino al 31 agosto;
Supplenze fino al termine delle attività didattiche: fino al 30 giugno.
L’Ufficio Scolastico Territoriale dopo la pubblicazione delle graduatorie provvederà a pubblicare, sempre sul sito

il quadro complessivo delle disponibilità e delle sedi cui afferiscono;
il calendario delle convocazioni.

ATTENZIONE: la convocazione non avverrà tramite mail, come si svolgeva fino all’a.s. 2019/20, ma dovete sempre tenere controllato il sito dell'ufficio scolastico territoriale  dove sarà pubblicato il calendario delle convocazioni che avrà effetto di notifica.
Il quadro delle disponibilità sarà costantemente aggiornato, nel corso delle operazioni di nomina e reso pubblico al termine delle quotidiane operazioni di conferimento.
Le operazioni per il conferimento delle supplenze annuali riguarderanno, nell’ordine:

docenti inseriti nelle GAE:
docenti inseriti nella Ia Fascia delle GPS;
docenti inseriti nella IIa Fascia delle GPS.
I posti di sostegno sono conferiti con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni.
Il conferimento delle supplenze su posti di sostegno avviene secondo le seguenti modalità:

aspiranti in GAE con titolo di specializzazione;
per l’A.S. 2020/21, scorrimento dell’eventuale elenco aggiuntivo GAE;
aspiranti forniti del titolo di specializzazione inseriti in Ia Fascia GPS;
aspiranti senza il titolo di specializzazione inseriti in IIa Fascia GPS;
in caso di incapienza delle graduatorie, si procede all’individuazione dell’aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine delle GPS del grado di scuola relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col maggior punteggio.

Per le supplenze conferite sulla base delle GAE e GPS, in base all’ordinanza ministeriale n. 60/20:

la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento.
la mancata assunzione di servizio, dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento.
l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito.
L’aspirante a cui viene conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, conserva titolo a conseguire il completamento orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.
Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
Non è possibile rifiutare una proposta di assunzione su spezzone in quanto se ciò dovesse avvenire, non avrà diritto ad accettare altre proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico.
Solo prima della stipula del relativo contratto e prima della presa di servizio, il docente può lasciare una supplenza al 30 giugno (anche su sostegno) per una al 31 agosto sempre su sostegno o su posto comune.

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